Sono pervenute alla Fondazione Forte Marghera le seguenti richieste:

In riferimento alla procedura aperta per la concessione in uso a terzi dell’immobile n.32 D si chiedono dei chiarimenti in merito a:

  1. disciplinare di gara, punto 2:
    “Il costo degli interventi autorizzati sui beni concessi per finalità non lucrative può essere valutato al fine dello scomputo del relativo costo dal canone concessorio, entro i limiti dell’ammontare del canone ricognitorio”
  2. disciplinare di gara, punto 9, a.3/ chiarimenti pubblicati il 20 luglio

I chiarimenti richiesti:

  1. lo scomputo dell’affitto sulla base degli investimenti è da intendersi sull’ammontare del canone ricognitorio per la durata dell’intera concessione o su base annua? Precisamente, desiderando investire nei primi anni, gli investimenti vengono considerati negli anni a seguire entro la durata complessiva della concessione?non risulta previsto un minimo di canone scomputabile?
  2. l’art.83 D.Lgs 50/2016 prevede l’Iscrizione alla Camera di Commercio, misura non necessaria all’Associazione Culturale, contemplata tra i soggetti ammessi alla gara, per il perseguimento degli obiettivi non a scopo di lucro. E’ da intendersi quindi che tale requisito non è richiesto per un’associazione culturale?
  3. sono ammessi degli allegati nel plico B? Nello specifico, lettere che accertano le collaborazioni in essere come parte dell’offerta culturale e come lettere intenti di partenariati economici, documenti fondamentali che provano la nostra proposta.Il chiarimento viene posto perchè, come previsto dal disciplinare di gara punto 10, la valutazione delle offerte risulta basarsi esclusivamente sul plico b.

A fronte delle precedenti richieste la Fondazione Forte Marghera risponde quanto segue:

  1. si precisa che lo scomputo dell’affitto sulla base degli investimenti è da intendersi sull’ammontare del canone ricognitorio per la durata dell’intera concessione ed è previsto un canone minimo non scomputabile che sarà valutato dalla Fondazione di anno di anno.
  2. Si deve intendere che detto requisito non è richiesto per le associazioni culturali che, però, nel caso di iscrizione ad albi od altro lo dovranno documentare.
  3. Infine, si chiarisce che la documentazione volta a comprovare le collaborazioni in essere e le lettere intenti di partenariati economici vanno inserite nella busta B come specificato al punto 10 del disciplinare di gara.